Gestione e Amministrazione Condominiale

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INTERVENTO MANUTENZIONI

Cosa succede se l'amministratore revocato non redige il rendiconto.

Se un amministratore di condominio viene revocato o si dimette ha l'obbligo giuridico di redigere il rendiconto o si tratta di un adempimento cui deve fare fronte il nuovo amministratore? La questione non è di poco conto, in termini pratici, giacché sovente chi viene revocato o si dimette non redige il rendiconto e chi lo sostituisce non si attiva per adempiere in tal senso. Chi ha ragione e chi ha torto?La legge non fornisce una risposta specifica, per cui è necessario leggere con attenzione le disposizioni codicistiche inerenti le attribuzioni e gli obblighi dell'amministratore, nonché le norme sul mandato (espressamente richiamate dall'art. 1129 c.c. e applicabili al rapporto condominio–amministratore per quanto non espressamente previsto dagli artt. 1129-1130 c.c.). Partiamo da una prima, doverosa, distinzione concernente il momento nel quale intervengo la revoca o le dimissioni. L'amministratore può dimettersi in qualunque momento dell'anno, fermo restando l'obbligo di convocazione dell'assemblea per la nomina del suo successore; anche la revoca, come stabilisce l'art. 1129, undicesimo comma, c.c. può essere disposta dall'assemblea in qualunque momento dell'anno di gestione.